Di Michele Angelo Deliso
Ad inizio anno, con il provvedimento n.73203 del 4/4/2008, l’Agenzia delle Entrate disponeva che dal 1° luglio 2018 la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione fosse subordinata all’avvenuto pagamento tracciato dell’acquisto. In seguito alle note difficoltà manifestate da distributori ed imprese, è stato pubblicato il decreto legge n. 79 del 28.06.2018 che proroga fino al 31/12/2018 l’utilizzo della scheda carburante.
Cosa prevede il testo del decreto?
Il testo del decreto prevede: la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione; la possibilità di continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018 o di documentare l’acquisto con pagamenti tracciabili.
Resta fermo al 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per:
• le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per l’appunto) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
• le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l’amministrazione pubblica.
L’obbligo di fattura elettronica è in vigore solo per le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Sono quindi escluse dall’obbligo di fattura elettronica le cessioni di benzina per motori che fanno parte di strumenti quali ad esempio: gruppi elettrogeni, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
Pagamenti con mezzi tracciabili
Nel provvedimento in parola l’Agenzia considera idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento:
1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
2. quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22/01/14 n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
• addebito diretto;
• bonifico bancario o postale;
• bollettino postale;
• carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
Da sottolineare che la modalità di fatturazione è onere che grava sul soggetto cedente, mentre il pagamento tracciato è onere che riguarda l’acquirente.

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«Decisamente dalla parte degli agenti»

One thought to “Scheda carburante: facciamo chiarezza”

  • Nadia Udossi

    Salve,
    vorrei un chiarimento: ho un’autovettura che ha l’alimentazione prevalentemente a metano, modello Opel Zafira. Nel testo si fa riferimento a benzina e gasolio, devo procurarmi anche io questa carta carburante? Inoltre sono in regime forfettario, e non scarico nessun costo.
    Grazie per la gentile risposta.
    Nadia Udossi

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