Di Avv. Andrea Mortara

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in precedenza, avviene ormai frequentemente che le aziende preponenti, nei rapporti con i propri agenti, non ottemperino alle norme di legge (e a quelle degli Accordi Economici Collettivi) che impongono alle stesse precisi obblighi.

 

 

Molto spesso, infatti, avviene che le aziende non forniscano all’agente la documentazione necessario al fine di consentire la verifica in ordine all’esecuzione degli affari conclusi dal proprio agente, al pagamento da parte del cliente finale, etc. Come richiamato ormai costantemente dalla Giurisprudenza di Cassazione, grava sull’agente, nell’ambito del giudizio promosso contro la preponente per l’accertamento del diritto alle provvigioni, l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, vale a dire la conclusione e regolare esecuzione degli affari da lui promossi, o diretta mente stipulati nello sua zona.
Un problema concreto e assai frequente nella prassi è quello che si verifica allorquando la preponente, pur essendovi tenuta per legge, omette di consegnare all’agente copia di tutte le fatture emesse nei confronti dei clienti rientranti nella sua zona, fatture che invece sono indispensabili ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio.
Molto spesso lo strumento più utilizzato è quello di chiedere al Giudice (nell’ambito di una causa già radicata) l’ordine di esibizione in capo alla mandante delle copie fatture e più in generale un estratto dei propri libri contabili. Ciò, come detto, presuppone che sia stata intentata una causo “di merito” da parte dell’agente.
In realtà, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (o cui ha aderito il sottoscritto con buoni risultati) ha ritenuto legittima la presentazione di un ricorso per ingiunzione da parte dell’agente di commercio e finalizzato alla consegna della documentazione contabile da parte della preponente.
Giova precisare che il decreto ingiuntivo (specie per gli agenti che operano in forma di ditta individuale) è uno strumento di gran lunga più agevole rispetto al procedimento necessario per la presentazione di una causa di merito e ciò principalmente alla luce del brevissimo tempo necessario per l’ottenimento del relativo provvedimento.
Altro aspetto da sottolineare, attiene al fatto che il decreto ingiuntivo per l’esibizione dei libri contabili è immediatamente esecutivo e, quindi, impone allo preponente di consegnare immediatamente la documentazione richiesta.
Ove la mandante non ottemperi all’ordine del Giudice, il ricorrente potrò agire in via esecutiva con l’ausilio degli Ufficiali giudiziari e, ove occorra, della forza pubblica al fine di ottenere la documentazione richiesta oltre alla rifusione delle spese legali che il Tribunale pone ovviamente a carico dell’azienda.
Al fine di ottenere un decreto ingiuntivo sarà, quindi, necessario offrire al Giudice la prova in ordine all’esistenza del contratto di agenzia (ovvero si dovrà produrre copia del contratto sottoscritto dalle parti) e in ordine al fatto che gli estratti conto e le copie fatture siano già stati richiesti alla mandante per iscritto.

AAAgents

«Decisamente dalla parte degli agenti»

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