Utilizziamo cookie propri e di terze parti per finalità: tecniche (necessari per la navigazione), analitiche (per le statistiche) e cookie traccianti / di profilazione (relativi alle Tue preferenze) per mostrarti pubblicità personalizzata sulla base della navigazione delle pagine del sito. Il titolare del trattamento è “START UP ITALIA SRL”, contattabile all'email: info@startup-italia.it. Puoi accettare tutti i cookie premendo il pulsante “Accetta tutti i cookie”, proseguire cliccando su “Usa solo i cookie necessari " o gestire le tue preferenze facendo clic su “Personalizza”. Al fine di revocare il consenso prestato e visualizzare le informazioni complete sul trattamento dati clicca qui: LINK GESTIONE COOKIE
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
One thought to “La “confusione” tra obiettivo di vendita e fatturato minimo”
Ne consegue che una clausola risolutiva espressa possa ritenersi legittima (similmente, in qualche misura, alle clausole dei contratti collettivi che prevedano ipotesi di licenziamento
disciplinare) solo nei limiti in cui (oltre a non porsi in contrasto con eventuali previsioni in materia di accordi collettivi applicabili al rapporto), non venga a giustificare un recesso senza preavviso in situazioni concrete che a norma di legge non sarebbero legittimanti un recesso in tronco.
Quanto poi al problema, differente, della concretizzazione della causale della “giusta causa”, ha rilevato che la formula dell’art. 2119 c.c., “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, peraltro richiamata anche dall’art.1751 c.c., in materia di indennità di cessazione del rapporto, mira indubbiamente a garantire nei limiti della ragionevolezza il rispetto dell’obbligo di preavviso, ma non può ritenersi preclusiva della considerazione delle esigenze poste anche dai rapporti di agenzia, tenendo conto della diversità di ruoli degli agenti rispetto ai lavoratori subordinati.
Ha quindi concluso affermando che il ricorrere di un inadempimento previsto da una clausola risolutiva espressa non può giustificare di per sé il recesso in tronco dell’impresa preponente, senza necessità di verificare la sussistenza di un inadempimento che integri una giusta causa a norma dell’art. 2119 c.c., e cioè di un inadempimento che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Se questi sono i principi, è del tutto superfluo disquisire sulla validità formale della clausola in esame, essendo comunque necessario verificare, come ha fatto il giudice di primo grado, se l’inadempimento posto in essere dall’agente e contestato dalla preponente, integri una giusta causa di recesso.
Corte d’Appello Brescia n. 97.2014
Comments are closed.