L’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia
di Redazione
Uno degli aspetti maggiormente critici del contratto di agenzia, è quello della quantificazione dell’indennità di cessazione del rapporto. Nello specifico, l’aspetto più dibattuto è il dualismo tra l’art. 1751 c.c. e la disciplina contenuta nel contratto di agenzia, che può derogare tale articolo.
Nel merito, la giurisprudenza afferma che il raffronto tra la disciplina legale e quella collettiva deve essere effettuato «secondo un esame dei dati ex post». Il giudice deve, cioè, applicare sempre la normativa che assicura all’agente il miglior risultato possibile alla luce delle vicende del rapporto.
Più nel dettaglio, è da rilevare che il trattamento di cui agli accordi economici collettivi va considerato una sorta di «minimo garantito»: un trattamento da riconoscere all’agente laddove non spetti un’indennità superiore.
Questo orientamento è stato riaffermato con la sentenza 15375 del 21 giugno 2017; l’inderogabilità a svantaggio dell’agente opera infatti solo in riferimento al limite minimo. Perciò, «l’importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti».
Da notare, stando alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione con sentenza del 15 ottobre 2018 n. 25740, come vadano esclusi dal calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto, le provvigioni percepite a compenso dell’attività di coordinamento di un gruppo di agenti. Questo succede poiché sono corrisposte per affari non direttamente e personalmente procurati dall’agente, ma da altri soggetti che a lui fanno capo.
Credo sia giusto fare una riflessione su questa domanda prima di dare una qualsiasi risposta e cioè:
“Io agente di commercio lavoro per me o per la mia mandante?”
La risposta secondo il mio punto di vista è una sola e cioè: “io lavoro per me e la mandante è uno strumento che mi consente di raggiungere il mio obiettivo.” Va da sé che nel caso mi si proponga di diventare Agente Generale con compiti di coordinamento ci sarà da fare una valutazione complessiva della proposta e successivamente tradurla in uno scritto contente l’accordo e tutti i diritti e gli obblighi nelle diverse situazioni cessazione del contratto compresa.
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Quindi andiamo al dunque. In cosa consiste l’attività di coordinamento degli agenti?
Di norma chi coordina affianca gli agenti sul territorio, interviene ove richiesto nelle trattative per la conclusione degli affari, e ne riceve le osservazioni per tradurle in azioni e attività utili a far crescere le vendite e quindi il fatturato della mandante.
Per tale motivo a mio avviso nel calcolare l’indennità in caso di cessazione del rapporto ad iniziativa della mandante o per giusta causa da parte dell’agente generale seguirei quanto indicato nell’art. 1751 c.c. che indica genericamente “retribuzioni riscosse” e così anche gli AEC che indicano “tutte le somme, comunque denominate, percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”.
One thought to “L’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia”
Credo sia giusto fare una riflessione su questa domanda prima di dare una qualsiasi risposta e cioè:
“Io agente di commercio lavoro per me o per la mia mandante?”
La risposta secondo il mio punto di vista è una sola e cioè: “io lavoro per me e la mandante è uno strumento che mi consente di raggiungere il mio obiettivo.” Va da sé che nel caso mi si proponga di diventare Agente Generale con compiti di coordinamento ci sarà da fare una valutazione complessiva della proposta e successivamente tradurla in uno scritto contente l’accordo e tutti i diritti e gli obblighi nelle diverse situazioni cessazione del contratto compresa.
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Quindi andiamo al dunque. In cosa consiste l’attività di coordinamento degli agenti?
Di norma chi coordina affianca gli agenti sul territorio, interviene ove richiesto nelle trattative per la conclusione degli affari, e ne riceve le osservazioni per tradurle in azioni e attività utili a far crescere le vendite e quindi il fatturato della mandante.
Per tale motivo a mio avviso nel calcolare l’indennità in caso di cessazione del rapporto ad iniziativa della mandante o per giusta causa da parte dell’agente generale seguirei quanto indicato nell’art. 1751 c.c. che indica genericamente “retribuzioni riscosse” e così anche gli AEC che indicano “tutte le somme, comunque denominate, percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”.
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