Di Redazione

Un agente di commercio svolge attività in Italia per conto di un preponente francese che ha sede solo in Francia essendo privo di qualsiasi dipendenza in Italia. Il preponente è tenuto ad iscriverlo all’Enasarco ed a pagare i relativi contributi?

 

 
Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento devono essere iscritti all’Enasarco gli agenti che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
La società preponente ha sede e dipendenza solo in Francia e non anche in Italia, e pertanto non sarebbe tenuta ad iscrivere l’agente all’Enasarco ed a versare i relativi contributi, con l’ulteriore conseguenza che le provvigioni erogate non sarebbero soggette alla ritenuta della quota parte a carico dell’agente.
Tuttavia l’Enasarco, con circolare 19 luglio 2012 n. 2, ha richiamato il Regolamento C.E. 24 aprile 2004, n. 883 in virtù del quale ha ritenuto anche i proponenti dell’Unione Europea non aventi sede o dipendenza in Italia tenuti all’iscrizione e alla contribuzione in virtù della lex loci laboris che prevede parità di trattamento previdenziale e, quindi, di concorrenza fra tutti i lavoratori all’interno di uno stesso Paese.
In applicazione di tale disposizione, il preponente francese, benché privo di sede o dipendenza, è tenuto ad iscrivere l’agente operante in Italia ed a versare i contributi all’Enasarco; l’agente a sua volta deve porre in detrazione la quota parte a suo carico.

AAAgents

«Decisamente dalla parte degli agenti»

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