Di Federazione Nazionale Usarci

La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con sentenza n° C-645/16 del 19 aprile 2018, si è occupata del diritto alle indennità di fine rapporto nel caso in cui fosse contrattualmente previsto un patto di prova ed il rapporto si fosse interrotto prima della scadenza di tale periodo.

 

Il periodo di prova nel contratto di agenzia non è previsto dal codice civile, ma è previsto esclusivamente dagli AA.EE.CC. del settore industriale, Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), artigianato, mentre non è presente in quello del commercio.
È generalmente prassi consolidata, così come riportato in tutti i mandati, che se il rapporto si dovesse interrompere durante il periodo di prova, l’agente non ha diritto a nessuna indennità.
La Corte Europea, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito che il patto di prova può essere inserito nel contratto di agenzia in quanto la normativa europea nulla dice a tale proposito, mentre sancisce che anche in tale caso l’agente ha diritto alle indennità di cessazione rapporto.
Potremmo pertanto dire che, analogamente, in caso di interruzione del rapporto durante il periodo di prova, è dovuto anche il preavviso, in quanto l’art. 15 della direttiva stabilisce che l’agente ha diritto minimo ad un mese di preavviso per il primo anno di rapporto così come previsto dall’art. 1750 c.c. che prevede minimo un mese di preavviso. Nella causa in oggetto, la CGUE non ha trattato tale argomento, visto che il mandato prevedeva già un mese di preavviso anche in caso di interruzione durante il patto di prova.

AAAgents

«Decisamente dalla parte degli agenti»

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