Il D.L. n. 79/2018, entrato in vigore lo scorso 29 giugno, ha reso ufficiale il differimento al 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti presso gli impianti di distribuzione; nel contempo, è stata concessa una proroga all’utilizzo della scheda carburante, ossia del documento che permette alle partite Iva (imprese, autonomi, professionisti) di ottenere gli sgravi fiscali sui carburanti acquistati per lo svolgimento della propria attività.

È, tuttavia, rimasto fermo l’obbligo alla tracciabilità dei pagamenti e, quindi, all’uso di carte di credito, carte di debito, prepagate, bonifici e altri mezzi che rispettino tale requisito, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell’IVA per gli acquisti di carburante.

Ciò non significa che sia vietato, per assoluto, provvedere alla spesa in contanti; a tal fine è necessario distinguere l’acquisto fatto dal privato rispetto a quello fatto dalla partita Iva che acquista il carburante per dedurlo, ai fini delle imposte dirette, e per detrarlo ai fini Iva.

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Fonte: Giovanni Di Pietro su +Opportunità Agenti


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«Decisamente dalla parte degli agenti»

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