Il Lockdown ha creato molti danni alle imprese e, nonostante la sicura ripresa che ci sarà, è prevedibile che nei prossimi mesi le difficoltà si faranno sentire per molte di loro. Gli Agenti di Commercio dovranno prestare la massima attenzione alla salute delle loro mandanti e prevenire eventuali loro dissesti, ponendo fine al rapporto di agenzia.
In caso di gravi insolvenze e inadempienze da parte delle mandanti, è opportuno non indugiare e cessare il rapporto per colpa, prima della dichiarazione del fallimento.
L’agente, solo se previene il fallimento della mandante, avrà diritto a insinuarsi al passivo, con privilegio generale, chiedendo le provvigioni che si riferiscono all’ultimo anno di attività oltre alle indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., e l’indennità di mancato preavviso.
Su quest’argomento vi riporto un interessante articolo pubblicato sulla Newsletter di giugno scorso di Usarci Alessandria Asti.
FALLIMENTO DELLA MANDANTE
“ È sempre opportuno per un agente verificare lo stato di salute della propria preponente.
Quanto sopra non solo per quanto strettamente connesso all’attività lavorativa e, cioè, per il pagamento delle provvigioni maturate, ma anche in un’ottica futura di salvaguardia delle indennità di cessazione del rapporto.
È ormai frequente che in caso di fallimento della preponente, nel momento in cui si procede all’insinuazione al passivo, i curatori tendano ad escludere in toto l’iscrizione al passivo fallimentare dell’indennità ex art. 1751 c.c. o dell’indennità suppletiva di clientela di cui agli Accordi Economici Collettivi (laddove applicabili al rapporto).
Anzitutto, in giurisprudenza, il fatto stesso del fallimento della preponente comporta la cessazione del rapporto di agenzia.
Tuttavia, non ritenendosi fatto volontario o illecito della preponente la dichiarazione di fallimento (e, quindi, l’interruzione del rapporto), non verrebbero a concretizzarsi i presupposti per la liquidazione delle indennità di cui sopra che hanno quale loro requisito in caso di interruzione in tronco da parte della preponente l’assenza di giusta causa (meriterebbe approfondimenti maggiori in considerazione della più complessa disciplina la questione sull’art. 1751 c.c.).
Inoltre, alcune pronunce affermano che si avrebbe una violazione della massa creditoria se venissero comunque riconosciuti a favore…
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