di Redazione

Per la prima volta dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica, infatti, i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell’art. 1 del D.P.R. 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l’Iva degli acquisti effettuati nell’ultimo trimestre dell’anno, se la relativa fattura viene ricevuta nell’anno successivo.

In realtà l’impedimento all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto nel trimestre in cui l’operazione di intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per le sola casistica «a cavallo d’anno» mentre invece è consentito, seppur con una logica limitazione temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell’anno.
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