L’IRAP, da sempre, ha creato non pochi problemi di interpretazione ed è per questo che la giurisprudenza è intervenuta più volte (le sentenze in tema di assoggettamento a IRAP degli agenti e rappresentanti di commercio non si contano)
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45 del 13 giugno 2008, conferma l’assoggettamento a IRAP degli agenti e dei rappresentanti di commercio, partendo dal presupposto che il reddito dell’agente è reddito di impresa e qualunque soggetto che esercita un’attività d’impresa, a prescindere dalle dimensioni, è soggetto a imposta.
Successivamente, altri orientamenti giurisprudenziali hanno affermato che l’esercizio dell’attività di agente di commercio è escluso da IRAP qualora l’attività non sia autonomamente organizzata, perché ad essere base dell’imposta non è la oggettiva natura dell’attività esercitata ma il modo in cui la stessa è svolta.
In linea generale, l’esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio è soggetto a IRAP salvo il caso in cui non vi sia l’autonoma organizzazione.
Tale requisito deve essere sempre verificato secondo i consueti criteri applicabili agli esercenti arti e professioni nonostante il reddito prodotto da agenti e rappresentanti di commercio sia classificato come reddito d’impresa.