Di Gianni di Pietro, Vice Presidente Nazionale Vicario Usarci

La modifica dell’agenzia, ovvero trasformare un rapporto da persona fisica a personalità giuridica (o anche modificare l’assetto societario trasformando il tipo di società; o anche il solo inserimento; oppure, l’uscita di un nuovo socio), senza la preventiva  accettazione da parte della mandante, può comportare la perdita del mandato o la cancellazione del pregresso rapporto, con ripercussioni sulle indennità e sul preavviso.

 

Molti agenti hanno la tentazione di creare società al fine di ridurre il carico fiscale, o perché invogliati dalle mandanti. Ciò avviene sovente senza pensare alle possibili ripercussioni, anche gravi. Dal momento che spesso il tutto viene realizzato con molta superficialità, senza contare che è anche da dimostrare il reale risparmio fiscale.
Di seguito due possibili casi:
1)  la comunicazione alla mandante di trasformazione dell’assetto giuridico fa decadere il vecchio contratto ad iniziativa dell’agente, con la perdita dell’anzianità e di tutte le indennità ad esclusione del Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr). Le indennità che si potranno perdere sono:
  • indennità suppletiva di clientela;
  • indennità meritocratica;
  • preavviso indennità cessazione rapporto;
  • eventuale indennità maneggio denaro.
2) Modifica all’assetto societario (uscita o entrata di un socio dalla società):
  • non si ha diritto alle indennità;
  • in caso del raggiungimento dell’età pensionabile da parte di un socio, mentre l’agente come persona fisica ha diritto a tutte le indennità, il socio non può rivendicare il diritto alle indennità, ed inoltre vi è il rischio di disdetta del contratto alla società per la modifica all’assetto.
Le differenze della società rispetto all’agente singolo in caso di contenzioso:
  • l’’agente in forma societaria, in caso di vertenza, ha come foro competente quello del luogo ove la mandante ha la propria sede;
  • non è comunque competente la magistratura del lavoro, ma il tribunale ordinario civile, con aumento dei tempi di giudizio prima di poter giungere allo sentenza. Inoltre, vi è la concreta possibilità di vedere decisa la controversia da un magistrato con limitata esperienza in materia di diritto del lavoro;
  • notevole aggravio dei costi da sostenere per l’instaurazione del giudizio in termini di:
  1. spese vive, dovendosi sempre e comunque versare per intero il contributo unificato (variabile a seconda del  valore della causa). Mentre, dinanzi al giudice del lavoro, tale contributo è dovuto al 50% e solo se il reddito familiare imponibile è superiore a € 31.884,48 (altrimenti risulta esente);
  2. spese legali, trovandosi di fatto costretti a munirsi di due difensori, di cui uno destinato a comparire alle udienze dinanzi al Tribunale competente, solitamente lontano dalla sede della società agente.
  • Nel caso di fallimento o di concordato fallimentare, i crediti dell’agente società di capitali verranno quasi sempre riconosciuti in via chirografaria e non privilegiata.
  • L’agente società di capitali non ha diritto ai versamenti contributivi Enasarco, e pertanto non maturerà alcuna pensione.
E ancora:
  • uno Sri richiede, a differenza della semplice ditta individuale titolare di partita IVA, il deposito di un bilancio al registro delle imprese ogni anno, con tutte le spese di gestione annesse e connesse;
  • le banche stesse saranno meno incentivate a concedere un credito a imprenditori che non hanno un capitale depositato, acquisto casa, auto, ufficio;
  • è obbligatoria lo contabilità ordinaria, con costi e incombenze notevolmente superiori.
Prima di prendere una decisione così importante (modifica assetto giuridico o variazione soci), è bene riflettere e meditare sulla reale convenienza della costituzione della società. È opportuna un’autorizzazione scritta della mandante con riconoscimento dell’anzianità e indennità pregresse.

AAAgents

«Decisamente dalla parte degli agenti»

 

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