di Avv. Stefano Fierro. 

All’atto della cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Casa Mandante senza imputazione di grave inadempimento dell’Agente, competono a quest’ultimo le indennità di fine rapporto, in ossequio alle disposizioni codicistiche, agli AEC di categoria ed alla normativa Comunitaria.

In aggiunta alle indennità di fine rapporto, tuttavia, l’Agente – in alcune fattispecie – può richiedere un riconoscimento economico per i danni patiti e patiendi.

Nello specifico, la Cass. Civ. con sentenza del 7 febbraio 2017, n. 3251 si è pronunciata in merito allo scioglimento del contratto di agenzia ad opera del preponente e sul risarcimento del danno.

L’art. 1751 c.c., comma 4, stabilisce che la concessione all’agente dell’indennità di cessazione del rapporto non lo priva  del “diritto all’eventuale risarcimento dei danni”; tale disposizione si riferisce ai danni ulteriori derivanti da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’illecito relativo al mancato/reiterato ritardo nel pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, ad ingiuriosità del recesso ad opera del preponente, alla induzione dell’agente a spese di esecuzione del contratto prima della sua  risoluzione) configurando, così, un’ipotesi di risarcimento differente rispetto a quello da fatto lecito per cessazione del rapporto contemplato dallo stesso art. 1751 c.c., comma 1, con il quale può, pertanto, cumularsi, a condizione che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di tale illecito.

Diverse pronunce di merito hanno consolidato tale orientamento giurisprudenziale; tuttavia, è opportuno sottolineare che, ancora una volta, l’onere probatorio circa la condotta lesiva della Mandante è in capo all’Agente (l’agente che lamenta di aver subito un pregiudizio economico è tenuto a dimostrare l’an, il quantum ed il nesso causale con il comportamento del preponente, alla stregua dei principi esistenti in tema di onere della prova).

Occorre precisare che l’esercizio da parte del preponente della facoltà di recedere “ad nutum” dal contratto, salvo il dovere del preavviso così come previsto dalle disposizioni in tema di agenzia, non costituisce inadempimento contrattuale, né integra ex se gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, non è mai risarcibile il danno derivante all’agente dal recesso (Cass. Sez. L., Sentenza n. 9317 del 26/06/2002; Cass. Sez. L., Sentenza n. 3925 del 19/03/2001).

In conclusione, consiglio di rivolgersi ad un legale esperto in materia, il quale dovrà valutare – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se sussistano o meno gli estremi per formulare correttamente in punto di diritto la richiesta per il riconoscimento del risarcimento del danno ad integrazione delle indennità di fine rapporto.

Avv. Stefano Fierro

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