Sovente le Case Mandanti richiedono all’Agente attività che esulano dal dettato normativo previsto dalla disposizione codicistica – ex art. 1742 c.c. – il quale delinea le mansioni che deve espletare l’Agente di commercio: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Dalla lettura della norma suindicata si evince, in maniera inequivocabile, che tutte le attività diverse dalla promozione degli affari non rientrano nell’attività principale dell’Agente ma nell’alveo delle attività di natura accessoria previste anche dagli A.E.C. di categoria, i quali prevedono che tali attività debbano essere compensate separatamente, rispetto alle provvigioni.
Più volte, ho affrontato la tematica, particolarmente spinosa e dibattuta in giurisprudenza dell’attività di incasso, ragion per la quale reputo opportuno analizzare la dinamica di un’altra attività accessoria, molto frequente, vale a dire l’attività di merchandising.
Il merchandising è un contratto atipico (vale a dire non disciplinato dal codice civile ma socialmente tipizzato) avente ad oggetto l’ esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta “agenzia”), su incarico di una impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro commerciale.
Stante l’autonomia dei rapporti, non può dunque ritenersi che tale specifica attività possa considerarsi in via generale ricompresa nell’attività dell’agente, ossia quella, principale, indicata dall’art 1742 c.c. e remunerata, salvo specifiche diverse pattuizioni, attraverso le provvigioni percepite da quest’ultimo.
Nel caso preso in esame dalla sentenza in commento la preponente aveva negato di dovere remunerare l’agente per l’attività di merchandising in quanto “essa faceva parte del mandato di agenzia essendo funzionale all’attività di promozione degli affari”.
Le disposizioni del codice ,nonché gli Accordi Economici Collettivi fanno esplicito riferimento alla retribuzione, in termini provvigionali ,all’agente che svolga attività di promozione sic et simpliciter del singolo affare, indicando ,al contempo che qualsiasi attività non contemplata nella disposizione dell’art 1742 c.c.debba essere remunerata con compenso separato, diversamente si andrebbe a configurare l’ipotesi di “ indebito arricchimento” – ex art. 2041 c.c. – in quanto Casa Mandante si andrebbe ad avvantaggiare di un’attività gratuitamente.
A maggior sostegno, anche l’art. 4 dell’A.E.C. 16/2/2009 Commercio stabilisce che “nel caso in cui sia dato all’agente o rappresentante l’incarico di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt . 1742 e 1746 c.c. (promozione e informazione)ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.
Inoltre, l’art. 6 dell’A.E.C. Industria 2014 stabilisce che: nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
In conclusione consiglio di archiviare tutta la documentazione probatoria dell’espletamento delle eventuali attività accessorie al fine di formulare le debite rivendicazioni rivolgendosi ad un legale esperto in materia.
Avv. Stefano Fierro
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